Le Opportunità

Premessa.
L’olio è una delle grandi eccellenze italiane, ma è anche un settore pieno di criticità: la produzione italiana non basta a soddisfare il fabbisogno nazionale, produciamo annualmente 400 mila tonnellate di olio extravergine di oliva, ma ne consumiamo circa 600 mila tonnellate e ne importiamo 700 mila. Mancano all’appello circa 900 mila tonnellate. Non è allora possibile pensare che l’Italia da sola possa rispondere alla sua domanda. Dovremmo triplicare la produzione. Si deve puntare su una fascia di prodotto che non è tutto il fabbisogno nazionale.
Molte le opportunità offerte dalle produzioni di qualità a marchio europeo del settore olivicolo, occorre però realizzare un coordinamento delle filiere, valorizzando le eccellenze e offrendo strumenti di raccordo che valorizzino la concentrazione dell’offerta contribuendo a snellire i costi, valorizzando i dati economico produttivi delle aziende agricole.
In una prospettiva di medio-lungo periodo è fondamentale stimolare forme aggregative per le aziende agricole del settore che offrano strumenti snelli volgendo il passo a scelte che rendano moderna ed efficiente la struttura delle nostre aziende olivicole associate.
Le osservazioni che seguono muovono da una opportunità:
Il regime di gestione dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola prevede il finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di operatori costituite dagli attori della filiera olivicola: produzione, trasformazione, commercio e interprofessione, come stabilito dagli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 865/04 e successive modifiche.
Non da ultimo le modifiche in corso al Ministero per i futuri riconoscimenti alle nuove OP.
Programmi di attività delle organizzazioni di operatori OP
Le organizzazioni di Operatori riconosciute a norma dell’art. 110 decies paragr. 4 del Reg. (CE) n. 1782/03, come previsto dagli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 865/04 secondo le modalità del Reg. 2080/05 e le disposizioni applicative nazionali fissate con DM 30/1/2006, possono elaborare programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario in materie di:
a) monitoraggio e gestione amministrativa
b) miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola
e) diffusione di informazioni sulle attività svolte.
Alla luce di quanto espresso, è opportuno dotarsi di forme aggregative che possano creare opportunità di sviluppo per le aziende di settore associate, creando sinergie che ravvisino nel PON il punto di partenza per lo sviluppo di una coesione di lungo periodo che aggreghi aziende del settore oleario che contribuiscano a creare in maniera stabile reddito per il comparto, stabilizzazione dell’offerta, fidelizzazione della domanda, nuovi strumenti di valorizzazione delle produzioni di qualità.
In Italia, come è noto, il sistema d’imprese è prevalentemente rappresentato da aziende di piccole dimensioni e, proprio per questa sua caratteristica, ha particolare interesse a promuovere e determinare l’aggregazione tra imprese, soprattutto per poter competere fruttuosamente nel contesto economico globale. Molti imprenditori credono che l’aggregazione sia un’opzione adottabile soltanto dalle aziende di medie e grandi dimensioni e mal si coniughi con esperienze collettive di settore in cui forte è la presenza delle associazioni categoria, quale ad esempio il comparto agroalimentare e quello olivicolo in particolare. Niente di più sbagliato, in quanto sono le piccole aziende quelle che in un’economia globale hanno maggiore bisogno di aggregarsi per meglio competere sui mercati nazionali ed internazionali.
L’aggregazione consente alle imprese di beneficiare di ulteriori competenze e specializzazioni, acquisendole dalle aziende che le posseggono. Questo fatto determina la virtuosa circolazione del sapere, genera innovazione, produce maggiore efficienza, irrobustisce la competitività. Occorre, pertanto, considerati i benefici, sensibilizzare il mondo imprenditoriale sul tema dell’aggregazione. Nelle piccole e medie aziende agricole, la cultura della cooperazione deve essere diffusa affinché si sviluppi un vero e proprio sistema aggregativo tra soggetti economici, espressione dei diversi territori e dei diversi settori merceologici. Il ricorso a rapporti collaborativi fra aziende va incentivato in modo tale che vengano scambiate informazioni e risorse per realizzare congiunti processi, finalizzati alla migliore produzione di beni e servizi, allo sviluppo di idee utili alla ricerca ed all’innovazione aziendale. Tutto questo operare rafforza la presenza sui mercati delle aziende aggregate e favorisce l’internazionalizzazione, necessaria per il successo delle imprese in un mondo globalizzato che apprezza i prodotti made in italy.
L’ aggregazione tra aziende risolve anche il problema dell’eccessivo individualismo di cui sono prigionieri troppi imprenditori, a maggior ragione nella filiera olio, individualismo che genera il cosiddetto “nanismo” del nostro sistema produttivo, impedendogli di competere con efficacia nei vari mercati esteri.
L’aggregazione di nostre PMI di settore che propongono, in coalizione tra di loro, progetti industriali e commerciali di penetrazione dei mercati esteri, anche attraverso partecipazione a Fiere internazionali, incrementa l’export del sistema produttivo italiano.
Le O.P. – Organizzazioni di Produttori (olivicole)
La tradizionale condizione di subalternità e soggezione dei produttori nei confronti delle imprese di trasformazione ha sempre spinto il legislatore ad incentivare in varo modo l’organizzazione economica dei produttori agricoli. In particolare, la presenza di un’offerta concertata o coordinata dei prodotti è stata considerata non già come un elemento di perturbazione del mercato ma, al contrario, come un necessario fattore di consolidamento strutturale delle imprese produttrici e di promozione della loro forza di mercato.
L’intervento normativo a favore dell’organizzazione dei produttori nato e consolidatosi, in primo luogo a livello comunitario, nel settore ortofrutticolo, si è successivamente esteso a tutto il settore agricolo e in particolar modo a quello olivicolo.
A livello nazionale la materia, che aveva trovato una prima organica disciplina con il decreto legislativo n.228/2001 (articoli 26-29), è stata oggetto di numerosi interventi nel corso della XIV legislatura, nel tentativo di consolidare una realtà che nel nostro Paese ha sempre trovato grosse difficoltà a diffondersi in misura economicamente significativa, soprattutto in alcuni settori (l’unico settore in cui operano efficienti organizzazioni di produttori è quello ortofrutticolo).
Una prima rivisitazione della disciplina del 2001, finalizzata principalmente a superarne le difficoltà emerse in sede applicativa, è stata operata con il decreto legislativo n.99 del 2004 (articolo 6). Il provvedimento, in particolare, precisava le finalità delle organizzazioni di produttori (OP) e il contenuto necessario dei loro statuti, disponeva l’istituzione presso il MIPAF dell’Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, prevedeva la possibilità di realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione in caso di grave squilibrio del mercato, stabiliva che le organizzazioni di produttori riconosciute avessero priorità nell’attribuzione degli aiuti di Stato per l’organizzazione della produzione e del mercato, estendeva alle organizzazioni di produttori riconosciute nei Paesi membri dell’unione europea, iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale, talune norme applicabili alle organizzazioni nazionali. Per quanto riguarda l’aspetto cruciale delle dimensioni minime e della rappresentatività delle OP ai fini del riconoscimento, il provvedimento stabiliva un numero minimo di produttori aderenti determinato in relazione a ciascun settore produttivo (con una riduzione del 50% rispetto alla normativa previgente), un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata pari al 3% del volume di produzione della regione di riferimento (la normativa previgente prevedeva il 5%), facendo tuttavia salva la possibilità per le regioni di ridurre tali parametri nella misura massima del 50% in determinate circostanze (regioni Obiettivo 1, almeno il 50% dei soci ubicati in zone svantaggiate o quota prevalente della produzione commercializzata di derivazione biologica). Il provvedimento, infine, rimetteva a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali la possibilità di fissare le modalità con le quali le organizzazioni di produttori potessero richiedere ai produttori un contributo calcolato sul valore del prodotto o sulla superficie interessata o su entrambi gli elementi, da destinare al fondo di esercizio dell’organizzazione.
Il processo di riforma dell’associazionismo dei produttori agricoli è stato successivamente portato a compimento con l’emanazione del decreto legislativo n.102 del 2005, che ha inserito la problematica all’interno del più ampio contesto dell’organizzazione di filiera e reso più incisivo il ruolo economico delle OP.
Il provvedimento individua innanzitutto nella commercializzazione della produzione degli aderenti lo scopo costitutivo delle organizzazioni di produttori, le quali devono pertanto assumere una forma giuridica societaria. Si prevede, quindi, la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Vengono, poi, articolati in modo specifico gli obblighi dei soci, prevedendo in particolare che i produttori conferiscano per la vendita diretta da parte dall’organizzazione a cui aderiscono almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali ai fini del riconoscimento, la definizione del numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata da parte dell’organizzazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino all’adozione di tale DM valgono, in via transitoria, il numero minimo di 5 produttori e un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni e iscritte nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La disposizione rinvia, quindi, a un decreto del MIPAF, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Si prevede, infine, che le organizzazioni di produttori esistenti debbano trasformarsi in una delle nuove forme societarie entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del riconoscimento.
Il decreto legislativo n.102 del 2005 ha introdotto, inoltre, norme sull’associazionismo di secondo livello, ossia sulle forme associate delle organizzazioni di produttori. A questo fine il provvedimento determina gli scopi e le attività delle forme associate, le forme societarie richieste e rimette al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. La eventuale definizione di requisiti minimi (anche differenziati) ai fini del riconoscimento, è rimessa, al pari di quanto previsto per le OP, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto legislativo determina, quindi, il contenuto necessario degli statuti delle forme associate, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini dell’iscrizione all’Albo e del riconoscimento (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle forme associate medesime da parte del MIPAF.
Non a caso si è illustrato nei paragrafi precedenti due forme societarie che possono rientrare nell’alveo di quelle possibili per il successivo riconoscimento come O.P.
Il decreto legislativo n.102 del 2005, infine, tende a configurare un nuovo ruolo dell’associazionismo dei produttori nel superamento degli squilibri produttivi e delle crisi di mercato. A tal fine, in particolare, rinviando alla nuova disciplina sulla dichiarazione delle crisi di mercato, il provvedimento prevede che quando con decreto del Mipaf venga formalmente dichiarato lo stato di crisi di mercato per determinate produzioni agricole, ossia quando si registri una riduzione del reddito medio annuale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate, previa presentazione al Ministero di un piano di intervento, hanno facoltà di non commercializzare, per volumi e periodi definiti, il prodotto conferito, nonché di corrispondere agli associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo pari al 20% del volume di produzione complessivamente commercializzata.
Scopo principale e caratterizzante delle O.P. è quello di concentrare e commercializzare la produzione dei soci (comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs 27 maggio 2005 n. 102).
Lo stesso comma individua ulteriori scopi, alcuni strettamente legati alla missione strategica, altri maggiormente mirati a favorire il rapporto con il mercato.
In sintesi tali scopi possono essere riassunti nei seguenti punti:
- assicurare la programmazione e l’adeguamento della produzione alla domanda dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
- ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi;
- promuovere pratiche e tecniche produttive ecocompatibili per migliorare la qualità dei prodotti e favorire la biodiversità;
- assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita;
- partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- realizzare iniziative relative alla logistica;
- adottare tecnologie innovative;
- costituire appositi fondi di esercizio per la realizzazione di specifici programmi operativi;
- adottare processi di rintracciabilità, ai fini degli obblighi previsti dal reg.(CE) n. 178/02, per conto dei soci.
Quest’ultimo scopo è particolarmente rilevante in quanto attribuisce all’O.P. (e non ad altri soggetti) l’adozione delle procedure anche per conto dei soci, obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2005, previste in materia di rintracciabilità degli alimenti.
In sostanza l’O.P. subentra agli associati nella responsabilità di garantire la conoscenza documentata del percorso dei prodotti dal campo alla loro immissione sul mercato.
Tale obbligo rappresenta un indubbio vantaggio in termini organizzativi e funzionali per le O.P. in quanto consente di gestire più opportunamente i processi di rintracciabilità sia ai fini della sicurezza alimentare sia ai fini della qualità e dell’origine dei prodotti.
Il regime di gestione dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola prevede il finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di operatori costituite dagli attori della filiera olivicola: produzione, trasformazione, commercio e interprofessione, come stabilito dagli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 865/04. Programmi di attività predisposti opportunamente dalle organizzazioni di operatori OP Le organizzazioni di Operatori riconosciute a norma dell’art. 110 decies paragr. 4 del Reg. (CE) n. 1782/03, come previsto dagli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 865/04 secondo le modalità del Reg. 2080/05 e le disposizioni applicative nazionali fissate con DM 30/1/2006, possono elaborare programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario in materie di:
- monitoraggio e gestione amministrativa;
- miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura;
- miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola;
- diffusione di informazioni sulle attività svolte.
In conclusione, coniugando le prospettive comunitarie e le linee di indirizzo del Mipaaf, lo strumento delle OP in forma organizzata è quello che si pone come sbocco naturale per una soluzione efficace nella gestione dello sviluppo del settore olivicolo nazionale, a fronte anche delle opportunità di espansione delle progettualità inerenti il comparto.





Portale web realizzato con il contributo del PSR Calabria 2014-2020 – Misura 1 Intervento 01.02.01 – Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione
O.P. ASSOCIAZIONE L’OLIVICOLA COSENTINA SOC.COOP. A.R.L Via C.Marini, 19 · 87100 Cosenza (CS) · Italy P.I. 01185260781 · C.F. 98004400788 · tel. +39 0984 29839